Elettrosmog: regolamenti e misure

Elettrosmog: regolamenti e misure

elettrosmogL’inquinamento elettromagnetico (elettrosmog) in ambito domestico e sui luoghi di lavoro è formato da due componenti fondamentali:

Elettrosmog a bassa frequenza (ELF, Extremely Low Frequencies) generato dalle linee elettriche, dagli elettrodomestici, dalle attrezzature d’ufficio quali fotocopiatrici, computer, stampanti;

Elettrosmog a radiofrequenza, generato da antenne trasmittenti, quali i ponti radio della telefonia cellulare e della emittenza radiotelevisiva, così come dagli stessi apparati cellulari (telefonini), i forni a microonde, i sistemi Wi-Fi, ecc.

Il decreto n. 381 del 10 settembre 1998 fissa dei limiti massimi di esposizione alla radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza (comprese fra 100 kHz e 300 Ghz).

A differenza di altre forme di inquinamento, l’elettrosmog non può essere percepito con i normali organi di senso in quanto non genera rumore, non emana odori né si può vedere. Per questo è indispensabile ricorrere ad una strumentazione opportuna (misuratori di campo e.m.) per assicurarsi di non vivere e lavorare in condizioni di potenziale pericolo per la propria salute, e per potere organizzare al meglio una casa od un luogo di lavoro per elevare il benessere e la sicurezza delle persone.

Per la misura dei campi elettromagnetici a bassa frequenza si adotta come unità di misura il Tesla, o meglio il suo sottomultiplo microTesla (abbreviato µT) pari ad un milionesimo di Tesla.  Per la misura dei campi elettrici a radiofrequenza si usa invece come unità di misura il Volt/metro (abbreviato V/m).

Questi i limiti di legge per l’inquinamento elettromagnetico (elettrosmog)

Alta frequenza

Il D.L. n. 381 del 10 settembre 1998, “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana“, ha fissato un livello massimo di campo elettrico pari a 20 V/m, che si riducono a 6 V/m per i luoghi ove si sosta per più di 4 ore al giorno e per tutti gli spazi dedicati all’infanzia e le aree sanitarie.

Nel 2001 la Camera ha approvato in via definitiva la legge quadro sui campi elettromagnetici (Legge 22 febbraio 2001, n. 36, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001).

La nuova legge definisce:

– come limiti di esposizione i valori che non possono mai essere superati.
– come valori di attenzione i valori da non superare nei luoghi dove è prevista una permanenza per più di 4 ore (case, scuole ed altri luoghi adibiti a permanenze prolungate)
– come obiettivi di qualità i valori elettromagnetici più restrittivi a cui si deve far riferimento per il risanamento e da conseguire per la costruzione di nuovi elettrodotti situati nei pressi di centri abitati, scuole, parchi giochi per bambini.

Il successivo decreto attuativo DPCM 8/07/2003 ha poi fissato i seguenti tre limiti per i campi elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300Ghz:

Il limite di esposizione è posto a 20 V/m (per i c.e.m. a frequenze comprese tra 3 Mhz e 3 Ghz)  60 V/m (per frequenze tra 100 kHz e 3 Mhz) e 40V/m (per frequenze oltre 3GHz e fino a 300 Ghz)

Il valore d’attenzione e gli obiettivi di qualità sono comunque limitati a 6 V/m

Bassa frequenza

Attuando le disposizioni della Legge quadro sull’inquinamento elettromagnetico, il decreto attuativo DPCM 8/07/2003 ha definitivamente fissato i seguenti tre limiti ai campi elettromagnetici a bassa frequenza generati dagli elettrodotti:

Il limite di esposizione è di 100 microTesla con un valore d’attenzione limitato a 10 microTesla ed un obiettivo di qualità limite di 3 microTesla

Da notare che i limiti indicati come valori di attenzione ed obiettivi di qualità sono ben superiori a quelli previsti inizialmente nella bozza preliminare dei decreti attuativi della legge quadro, rispettivamente di 0,5 e 0,2 microTesla.

Chiunque abbia dei sospetti sulle emissioni dei propri apparecchi può chiamarci o contattarci per misurare con strumentazione appropriata, il reale fattore di rischio.

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